‘L’azienda di Elisabetta Franchi è antisindacale’

Inviare contestazioni disciplinari a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto contro gli straordinari è una condotta illegittima e antisindacale. Lo ha stabilito il giudice del Lavoro di Bologna accogliendo parzialmente un ricorso della Filcams-Cgil contro l’azienda Betty Blue, della stilista Elisabetta Franchi, finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle lavoratrici. La decisione riguarda lettere inviate il 23 e 25 novembre 2021 e l’8 aprile 2022. Non è invece antisindacale, per il giudice, la richiesta di fare straordinari, senza consenso, nei limiti delle 250 ore annue.

In particolare il giudice del Lavoro di Bologna Chiara Zompi ritiene che non c’è alcun obbligo, diversamente da quanto chiesto dalla Filcams, di informazione o consultazione con il sindacato sul tema dello straordinario. Inoltre, dalle norme del contratto collettivo nazionale emerge anche come il datore di lavoro possa, nei limiti delle 250 ore annue, richiedere il lavoro straordinario senza che tale richiesta sia subordinata al consenso del singolo dipendente né alla necessità di ulteriori accordi sindacali. In questa parte, dunque, il ricorso del sindacato viene rigettato, segnalando che non è stata fatta alcuna violazione di legge o contratto, anche perché la società ha indicato le ragioni eccezionali per cui era necessario il ricorso allo straordinario, connesse ai picchi di lavoro legati all’uscita dei campionari.

Analizzando invece le contestazioni disciplinari alle lavoratrici che si sono rifiutate di fare lo straordinario, per il giudice bisogna distinguere tra quelle arrivate prima della proclamazione dello sciopero, comunicata il 12 novembre 2021, che appaiono legittime.

Non è così, invece, per quelle successive, fine novembre 2021 e aprile 2022. In questo caso, per il giudice, “la reiterata elevazione di contestazioni disciplinari a carico di un gruppo di lavoratrici che già avevano manifestato la loro volontà di aderire allo stato di agitazione promosso dal sindacato ricorrente” costituisce “di per sé comportamento intimidatorio ed evidentemente finalizzato a scoraggiare l’adesione dei dipendenti allo sciopero dello straordinario, legittimamente proclamato”. La condotta della Betty Blue “comprova un utilizzo sistematico dello strumento disciplinare a fini intimidatori, con effetti che appaiono perduranti nel tempo”. Dunque, oltre a dichiarare l’antisindacalità della condotta, ordina di cessarla, di non dare seguito alle contestazioni e di astenersi per il futuro dall’utilizzare il potere disciplinare per limitare l’esercizio della libertà sindacale”.



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