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Bonus 200 euro agli autonomi, firmato il decreto. Ecco come fare domanda

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Al via le richieste

La richiesta del bonus va presentata al proprio ente previdenziale secondo uno schema e modalità predisposte dall’ente stesso. La misura riguarda i lavoratori autonomi che nell’anno di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro

di Mariolina Sesto

Dl Aiuti: bonus 200 euro esteso anche ad autonomi e disoccupati

2′ di lettura

Firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il Decreto che disciplina i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto per i lavoratori autonomi. Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

Chi sono i beneficiari

I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (sono all’incirca 3 milioni di persone) che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Occorre l’iscrizione alla gestione previdenziale

I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Le modalità di presentazione della domanda

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.

La verifica dei dati

Il provvedimento precisa che l’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

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