Bollette: dal prezzo al contratto, cosa guardare per evitare aumenti «nascosti»
ServizioI consumi di luce e gas
Col Codice di condotta commerciale l’Autorità ha definito gli obblighi a carico dei venditori: ecco quali sono le voci da tenere d’occhio
di Celestina Dominelli
10 settembre 2022
3′ di lettura
L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha avviato da tempo un percorso molto stringente per rendere la bolletta di luce e gas leggibile dai consumatori. Un obiettivo che è stato rafforzato anche con l’adozione del Codice di condotta commerciale che contiene le regole di correttezza e trasparenza che le imprese di vendita, e i loro operatori commerciali, devono rispettare quando promuovono le loro offerte di mercato libero, stipulano un nuovo contratto o propongono modifiche di un contratto esistente, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare prezzi e caratteristiche delle diverse offerte. Ma quali sono le informazioni che gli operatori devono garantire per evitare brutte sorprese agli utenti? Ecco un agile vademecum dei tasselli obbligatori per sventare modifiche non richieste o aumenti non esplicitati.
Le modalità di diffusione dell’informazione
Il codice stabilisce innanzitutto che i venditori devono fornire in modo trasparente, completo e non discriminatorio, le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano «ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte». A tal fine indicano, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni commerciali, un recapito cui il cliente può rivolgersi per ottenere informazioni relative all’offerta. E riportano nel materiale promozionale le informazioni complete sul mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione.
Il prezzo della fornitura
Rispetto al prezzo della fornitura i corrispettivi dovuti dai clienti, dice il Codice, devono essere indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte fatta salva la possibilità di fornire un importo complessivo in ragione della struttura dell’offerta, specificando in tal caso che la cifra includa anche le tasse. Quanto ai costi collegati ai consumi, il documento è molto chiaro e stabilisce in sostanza che i valori devono essere puntualmente quantificati. Se, per esempio, i corrispettivi sono dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o gas ed eventualmente differenziati per fasce di consumo o scaglioni, l’esborso va indicato esclusivamente in euro per kilowattora e per standard metro cubo. 3)
La spesa complessiva
Se vengono fornite informazioni relative alla stima della spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio ai clienti domestici o non domestici, sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale, nel calcolo della spesa complessiva devono rientrare anche gli eventuali sconti applicati automaticamente in virtù dell’adesione all’offerta, inclusi gli sconti percepiti dal cliente finale qualora questo non risolva il contratto prima dell’anno, maturati nel corso dei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto indipendentemente dalla sua durata. Eventuali altri bonus o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto di fornitura o che non concorrano alla decurtazione della base imponibile non rientrano nel calcolo della spesa complessiva. È tuttavia facoltà del venditore, si legge nel Codice, fornire «una separata evidenza della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni».
Le modifiche unilaterali del contratto
Finora il fornitore poteva modificare in modo unilaterale le condizioni di prezzo, con una comunicazione preventiva al cliente (tre mesi prima). Ora fino ad aprile 2023, secondo quanto stabilisce una norma contenuta nel decreto Aiuti bis, è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’operatore di luce e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto relative alla definizione del prezzo. Non solo. Sempre la stessa norma stabilisce che sono inefficaci i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del decreto eccezion fatta per le modifiche contrattuali già perfezionate.